
In Italia, la lotta all’antisemitismo è tornata al centro dell’agenda parlamentare dopo il conflitto tra Israele e Hamas e la successiva esplosione di manifestazioni, slogan e campagne che in diversi casi hanno oltrepassato la soglia della critica politica per sfociare nella demonizzazione dello Stato ebraico e degli ebrei nel loro insieme.
Diversi disegni di legge, presentati trasversalmente da più forze politiche, puntano a introdurre strumenti normativi più efficaci per contrastare l’odio antiebraico. Spesso si fa riferimento alla definizione operativa della International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), organizzazione intergovernativa che unisce governi ed esperti per promuovere l’educazione, la ricerca e il ricordo della Shoah a livello mondiale. Adottata il 26 maggio 2016 dalla Plenaria dell’IHRA a Bucarest, la definizione recita: «L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni verbali e fisiche di antisemitismo sono dirette verso ebrei o non ebrei e/o le loro proprietà, nonché verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici di culto». Non si tratta di una norma giuridicamente vincolante, ma di uno strumento pratico pensato per aiutare governi, istituzioni, forze dell’ordine e società civile a riconoscere e contrastare l’antisemitismo nelle sue forme contemporanee.
Il testo si iscrive nello spirito della Dichiarazione di Stoccolma del 2000 e nasce dall’esigenza, avvertita dagli Stati membri, di dotarsi di un linguaggio comune per affrontare il fenomeno. Accanto alla definizione generale, l’IHRA propone una serie di esempi concreti, utili a orientarne l’interpretazione nel contesto della vita pubblica, dei media, della scuola e dei luoghi di lavoro. Vi rientrano, tra gli altri: l’incitamento alla violenza contro gli ebrei; la diffusione di stereotipi e teorie del complotto sul cosiddetto “potere ebraico”; l’attribuzione collettiva agli ebrei di responsabilità per azioni compiute da singoli; la negazione o la banalizzazione della Shoah; l’accusa di doppia lealtà. La definizione affronta anche il nodo di Israele, chiarendo un punto centrale: criticare Israele come si critica qualsiasi altro Stato non costituisce antisemitismo. Lo diventa, invece, quando si nega al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione, quando si applicano doppi standard che non verrebbero imposti ad alcun’altra democrazia, quando si evocano paragoni con il nazismo o si ritengono gli ebrei collettivamente responsabili delle decisioni del governo israeliano.
Ad oggi, oltre quaranta Stati membri dell’ONU hanno adottato o formalmente avallato la definizione IHRA. Tra questi figura l’Italia, che ha aderito nel gennaio 2020. La definizione è stata sottoscritta anche dalle principali istituzioni multilaterali, tra cui l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione degli Stati Americani.
Le segnalazioni di episodi antisemiti sono aumentate drasticamente negli ultimi due anni. Eppure, spesso le istituzioni faticano a classificarli come tali, soprattutto quando si celano dietro la retorica antisionista o la critica alla politica di sicurezza israeliana. È esattamente in questo vuoto che interviene la definizione IHRA: non per limitare il dibattito, ma per fornirgli confini chiari e riconoscibili.















